Compiti e competenze
L’Avvocatura dello Stato è un organo statale che rappresenta la Repubblica di Slovenia e altri soggetti dinanzi ai tribunali e agli organi amministrativi. Rappresenta inoltre la Repubblica di Slovenia dinanzi a tribunali stranieri e internazionali e a collegi arbitrali internazionali, quali la Corte europea dei diritti dell’uomo e i tribunali dell’Unione europea. Svolge inoltre compiti di consulenza giuridica e di risoluzione pacifica dei contenziosi nelle fasi preliminari dei procedimenti, nonché altri compiti previsti da leggi specifiche.
- dinanzi ai tribunali e agli organi amministrativi nella Repubblica di Slovenia
L’Avvocatura dello Stato rappresenta per legge (ex lege) lo Stato e gli organi statalidinanzi ai tribunali della Repubblica di Slovenia. Nelle procedure di insolvenza, ai fini dell'insinuazione e della tutela dei crediti derivanti dall'assicurazione pensionistica e per l'invalidità obbligatoria nonché dall'assicurazione sanitaria obbligatoria, per i quali la legge stabilisce che l'autorità competente alla riscossione è l'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, l’Avvocatura dello Stato rappresenta anche l’Istituto per l’assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia e l’Istituto per l’assicurazione sanitaria della Slovenia, a meno che questi non rinuncino a tale rappresentanza. Un’agenzia pubblica, un fondo pubblico, un ente pubblico, un ente economico pubblico, una comunità autonoma locale autogestita, un’azienda pubblica o una società commerciale interamente di proprietà dello Stato, possono proporre che l’Avvocatura dello Stato li rappresenti in un determinato procedimento dinanzi ai tribunali della Repubblica di Slovenia, che sia per loro e per la Repubblica di Slovenia di straordinaria importanza. L’Avvocatura dello Stato può rifiutarsi di rappresentare i suddetti soggetti mediante un parere motivato dell’Avvocato generale dello Stato.
L’Avvocatura dello Stato rappresenta i soggetti dinanzi agli organi amministrativi della Repubblica di Slovenia sulla base di una procura di rappresentanza. L’Avvocatura dello Stato è tenuta ad accettare la procura di rappresentanza dello Stato e degli organi statali, può invece rifiutare di accettare la procura di rappresentanza dinanzi agli organi amministrativi di un’agenzia pubblica, di un fondo pubblico, di un ente pubblico, di un ente economico pubblico, di una comunità autonoma locale autogestita, di un’azienda pubblica o di una società commerciale interamente di proprietà dello Stato presentando un parere motivato dell’Avvocato generale dello Stato.
L’Avvocatura dello Stato riferisce regolarmente ai soggetti rappresentati, e su loro richiesta, in merito alle questioni in cui li rappresenta.
- dinanzi ai tribunali e agli organi arbitrali stranieri, ai tribunali e agli organi arbitrali internazionali
L’Avvocatura dello Stato rappresenta la Repubblica di Slovenia dinanzi ai tribunali stranieri, organi arbitrali stranieri e dinanzi ai tribunali internazionali e organi arbitrali internazionali. In conformità con le indicazioni dell'Avvocato dello Stato o di un'altra persona che rappresenta la Repubblica di Slovenia in una determinata causa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lo Stato è rappresentato anche dal consulente giuridico presso la rappresentanza permanente della Repubblica di Slovenia, accreditata presso il Consiglio d’Europa, nominato dal Governo della Repubblica di Slovenia su proposta del ministro della giustizia, previo consenso del ministro competente per gli affari esteri.
L’Avvocatura dello Stato fornisce consulenza allo Stato e agli organi statali in materia di diritto patrimoniale.
Su richiesta di un organo statale, l’Avvocatura dello Stato redige pareri giuridici relativi alla tutela dei diritti patrimoniali e di altro tipo, nonché degli interessi della Repubblica di Slovenia, nonché pareri giuridici sulla conformità dei pareri e dei comportamenti degli organi statali alla giurisprudenza dei tribunali della Repubblica di Slovenia e alla giurisprudenza dei tribunali internazionali e degli arbitrati internazionali. L’Avvocatura dello Stato non può rifiutare di redigere tali pareri giuridici.
Parimenti un’agenzia pubblica, un fondo pubblico, un ente pubblico, un ente economico pubblico, una comunità autonoma locale autogestita, un’azienda pubblica o una società commerciale interamente di proprietà dello Stato, può proporre la redazione di un singolo parere giuridico relativo alla tutela dei propri diritti patrimoniali e di altro tipo e dei propri interessi, ma solo se si tratta di una questione che ha conseguenze dirette sui fondi pubblici. L’Avvocatura dello Stato può rifiutare di formulare tale parere giuridico mediante un parere motivato dell'Avvocato generale dello Stato; in tal caso, il richiedente può, in questioni di maggiore rilevanza, chiedere che sia il Governo della Repubblica di Slovenia a decidere in merito all’obbligo di formulazione del parere da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Chi intenda avviare un procedimento giudiziario o di altro tipo contro lo Stato o un organo statale deve prima proporre all’Avvocatura dello Stato di risolvere in via amichevole il rapporto controverso prima dell’avvio del procedimento giudiziario o di altro tipo. Il procedimento preliminare costituisce infatti un presupposto per l’avvio del procedimento giudiziario o di altro tipo.
Il tribunale rigetta l’azione con un decreto se nel procedimento preliminare non si giunge alla conclusione di un accordo sulla risoluzione amichevole della controversia e chi intendeva avviare un procedimento giudiziario o di altro tipo non presenta al tribunale l’attestato del fallito tentativo di risoluzione amichevole della controversia.
Le parti del procedimento preliminare sono quindi lo Stato o l’organo statale e la persona che intende avviare un procedimento giudiziario o di altro tipo contro lo Stato o l’organo statale.
Il procedimento preliminare ha inizio il giorno in cui l’Avvocatura dello Stato riceve la richiesta di un tentativo di risoluzione amichevole della controversia.
Tutte le informazioni derivanti dal procedimento preliminare sono di natura riservata, salvo diverso accordo tra le parti.
La procedura preliminare si conclude il giorno della stipula dell’accordo di risoluzione amichevole della controversia o, al più tardi, entro tre mesi, qualora non si giunga alla stipula di un accordo.
Nella procedura preliminare, ciascuna parte del procedimento si fa carico delle proprie spese.
La procedura preliminare di risoluzione amichevole della controversia non può essere proposta nei procedimenti amministrativi e nei contenziosi amministrativi, nei procedimenti di turbativa del possesso, nei procedimenti esecutivi sulla base di un titolo esecutivo, nei procedimenti di esercizio dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, nei procedimenti di esercizio dei diritti previdenziali e nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Se l’Avvocatura dello Stato e il soggetto da essa rappresentato non raggiungono un consenso sulla stipula di un accordo nel procedimento preliminare, l’Avvocato dello Stato, o il soggetto rappresentato, può richiedere il parere del Consiglio del Governo per le transazioni.
All’Avvocatura dello Stato è affidato il ruolo di rappresentante dell’interesse pubblico nei contenziosi amministrativi. Tale ruolo è duplice: se l’Avvocatura dello Stato ritiene che in un caso concreto sussista una violazione della legge a danno dell’interesse pubblico, può presentare un'azione legale contro l’atto amministrativo a cui si riferisce la presunta violazione; oppure il Governo può disporre che l'Avvocatura dello Stato proponga l’azione in un caso specifico, qualora ritenga che ciò sia necessario per la tutela dell’interesse pubblico.
Dopo la notifica di un atto amministrativo ci sono 30 giorni per depositare un’azione. Poiché non esiste una definizione legale di interesse pubblico, l’Avvocatura dello Stato deve dare un contenuto concreto al concetto di interesse pubblico (tutela della vita, della salute delle persone, dell’ordine pubblico e della quiete pubblica, della sicurezza pubblica, dei beni di grande valore, dell’ambiente naturale e di vita, del patrimonio culturale e simili) e tracciare una chiara linea di demarcazione tra la tutela degli interessi privati dei singoli e la tutela dell’interesse pubblico.
Il tribunale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, definisce quindi cosa sia l’interesse pubblico e soppesa i due diritti in conflitto: la tutela dell’interesse giuridico o del diritto del singolo e la tutela dell’interesse pubblico, di cui si occupa l’Avvocatura dello Stato.
Non rientrano nelle competenze dell’Avvocatura dello Stato la consulenza ad altri soggetti giuridici o persone fisiche in merito a questioni giuridiche, nonché la loro rappresentanza. L’Avvocatura dello Stato non è competente a intervenire in alcun modo nei procedimenti giudiziari in cui le parti sono altre persone fisiche o giuridiche, e non la Repubblica di Slovenia, né a verificare il loro corretto e legittimo svolgimento o la correttezza delle decisioni dei tribunali. La valutazione della legittimità processuale e sostanziale di specifici procedimenti giudiziari è infatti garantita alle parti di tali procedimenti nell’ambito del sistema dei mezzi di impugnazione ordinari e straordinari.